Si definisce “brevetto” un titolo giuridico che conferisce un diritto temporaneo ed esclusivo di sfruttamento di un invenzione. Attesta la proprietà industriale in capo al titolare del brevetto che mantiene, in uno spazio e tempo determinati, il diritto esclusivo a realizzarlo, disporne e farne un uso commerciale, impedendo ad altri di utilizzare in qualsiasi modo la sua invenzione senza autorizzazione. Il diritto di esclusiva conferito dal brevetto ha efficacia solo nell’ambito dello stato che lo ha rilasciato (principio di territorialità) e per un tempo determinato (al massimo 20 anni).

Possono essere oggetto di brevetto soltanto le innovazioni tecnologiche con applicazione industriale, che si presentano come soluzioni nuove, originali e concrete ad un problema tecnico. Possono costituire oggetto di brevetto:

  • Le invenzioni industriali
  • I modelli di utilità
  • Le nuove varietà vegetali

La brevettazione è un’attività amministrativa svolta, su domanda dell’interessato, da Uffici competenti che eseguono un accertamento costitutivo e che rilasciano il brevetto solo dopo aver verificato la presenza dei requisiti imposti dalla legge.

In alternativa alla brevettazione, un’impresa che intenda proteggere una propria invenzione potrà renderla di pubblico dominio attraverso una pubblicazione “difensiva”, assicurandosi in questo modo che nessun altro possa brevettarla. Oppure potrà utilizzare altri strumenti per stabilirne la proprietà intellettuale.