Il “diritto d’autore” tutela tutte le creazioni intellettuali artistiche e nasce nel momento in cui l’opera è creata ed è espressa nella sua forma compiuta e autonoma. Considera quale opera d’ingegno qualsiasi opera dotata di carattere creativo, non necessariamente legata alla creazione di un oggetto innovativo, ma piuttosto al modo in cui esso viene rappresentato. Riconosce all’autore dell’opera un monopolio avente ad oggetto l’utilizzo delle stesse (diritti economici e diritti morali) per una durata pari a tutta la vita dell’autore e 70 anni dopo la sua morte.

 

Il diritto d’autore è regolato dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore (Art. 1 L.A.)

 

Insieme alla proprietà industriale, costituisce una delle due branche in cui si articola la proprietà intellettuale.

La grande differenza rispetto ai diritti di proprietà industriale consiste nel fatto che il diritto d’autore nasce automaticamente insieme all’idea di carattere creativo e alla sua manifestazione, mentre il diritto industriale richiede un atto formale di costituzione, registrazione o brevettazione.

Il diritto d’autore inoltre ha lo scopo di proteggere la forma espressiva in cui si concretizza la creatività dell’autore, non l’idea che vi è alla base, a differenza del diritto di proprietà intellettuale che invece tutela l’idea se e solo se sufficientemente innovativa.