Si definisce “firma elettronica avanzata (FEA)” una firma elettronica forte che può assumere la stessa validità giuridica della firma autografa su alcune tipologie di contratti e di scritture private laddove è richiesta efficacia probatoria. Alcuni esempi di FEA sono la firma grafometrica oppure la firma con carta identità elettronica o con Passaporto elettronico. Può essere utilizzata nella firma di contratti di cui al comma 13) dell’articolo 1350 del codice civile, mentre non ha validità nella firma di contratti per i quali sono richieste maggiori tutele, come ad esempio le vendite immobiliari o dei diritti immobiliari (di cui al comma 1-12 dello stesso articolo 1350 del codice civile).

Cos’è la Firma Elettronica Avanzata

L’Art 3 n. 11 del (Regolamento UE sull’identità digitale nr 910/2014 eIDAS  (electronic IDentification Authentication and Signature) definisce la Firma Elettronica Avanzata:

“una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 26;

 

Per essere legalmente riconosciuta e avere la stessa efficacia della firma scritta, la firma elettronica avanzata deve avere determinati requisiti e caratteristiche:  è l‘articolo 56 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 che stabilisce i requisiti che un processo di FEA deve garantire, mentre l’articolo 57 dello stesso DPCM stabilisce gli obblighi a carico di quei soggetti che erogano soluzioni di FEA.

Secondo l’articolo 56 la FEA deve garantire:

a) l’identificazione del firmatario del documento;
b) la connessione univoca della firma al firmatario;
c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima;
d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma;
e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;
f) l’individuazione del soggetto che eroga o realizza soluzioni di firma elettronica avanzata;
g) l’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;
h) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.

 

Come fare una Firma Elettronica Avanzata

Un’esempio tipico di firma elettronica avanzata è la firma grafometrica, apposta sui tablet per firmare documenti come quelli bancari, assicurativi e postali.

Altro tipico esempio di FEA è quella che viene utilizzata spesso dalle banche, assicurazioni o altri enti tramite il concetto di firma remota, utilizzando lo smartphone e gli SMS: in pratica consente di firmare digitalmente dei documenti tramite una password elettronica monouso, One Time Password (OTP), univoca e irripetibile, generata in automatico dal sistema e inviata tramite SMS al cellulare o smartphone del cliente. Il codice ricevuto via SMS deve essere apposto dall’utente nel relativo campo di firma per procedere all’autenticazione della firma stessa.

Negli ultimi tempi è considerata FEA la firma che viene apposta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione tramite la CIE (Carta di Identità Elettronica), il Passaporto Elettronico o altri strumenti simili.

 

Firma Elettronica: Semplice, Avanzata e Qualificata

Riportiamo di seguito una tabella di riepilogo delle diverse tipologie di firme elettroniche.

 

Firma elettronica e valore legale

Tipi di firme elettroniche, valore probatorio e validità giuridica

Tipo di firmaDefinizione ed esempio

Efficacia Probatoria ai fini giuridici

Atti tra privati di cui Art. 1350 c.c. (13)

Atti tra privati di cui Art. 1350 c.c. (1-12)

Documenti e atti delle PA

Firma Elettronica Semplice (FES)

Firma debole tramite sistemi di identificazione del firmatario definiti "non certi"

Esempio: Firma cartacea scannerizzata, PIN

A discrezione del Giudice

(*)

NONONO

Firma Elettronica Avanzata (FEA)

Firma forte tramite sistemi e/o dispositivi personali che identificano il firmatario ma non utilizzano certificati di integrità

Esempio: Firma grafometrica su dispositivi elettronici

SI

(*)

SI NONO

Firma Elettronica Qualificata (FEQ) o Firma Digitale

Firma forte tramite software e dispositivi personali che identificano il firmatario e richiedono certificati di integrità (chiavi crittografiche)

Esempio: Firma tramite Tessera Sanitaria

SI

(**)

SISISI

Riferimenti Normativi:

Codice Amministrazione Digitale

Regolamento EU eIDAS 910/2014

CAD Art 47 

CAD Art. 65

CAD Art 20 - comma 1-bis

CAD Art 21 - comma 2-bis

CAD Art 21 - comma 2-bis

La normativa (CAD Art. 21) stabilisce che "L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria" il che significa. in altre parole, che per la sola firma elettronica qualificata l’inversione dell’onere probatorio è a carico del titolare del dispositivo di firma, che deve eventualmente fornire la prova di non averlo utilizzato. In altre parole, riferendosi alla tabella sopra riportata: (*) l'eventuale disconoscimento della firma è a carico di chi produce il documento - (**) l'eventuale disconoscimento della firma è a carico del firmatario del documento.