Si definisce “firma elettronica semplice (FES)” una firma elettronica debole utilizzata come strumento di sottoscrizione dei documenti informatici: tipico esempio sono la scansione della firma manuale, l’immissione di un codice PIN oppure le credenziali di accesso a un sito web. Viene detta debole perché non ha validità giuridica ossia non è in grado di garantire l’autenticità, l’integrità e il non ripudio del documento: il suo valore probatorio, in caso di contenzioso, è lasciato alla discrezione del giudice.

Cos’è la Firma Elettronica Semplice

L’Art 3 n. 10 del (Regolamento UE sull’identità digitale nr 910/2014 eIDAS  (electronic IDentification Authentication and Signature) definisce la Firma Elettronica Semplice:

dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare

 

Riportiamo di seguito una tabella di riepilogo delle diverse tipologie di firme elettroniche.

 

 

Firma elettronica e valore legale

Tipi di firme elettroniche, valore probatorio e validità giuridica

Tipo di firmaDefinizione ed esempio

Efficacia Probatoria ai fini giuridici

Atti tra privati di cui Art. 1350 c.c. (13)

Atti tra privati di cui Art. 1350 c.c. (1-12)

Documenti e atti delle PA

Firma Elettronica Semplice (FES)

Firma debole tramite sistemi di identificazione del firmatario definiti "non certi"

Esempio: Firma cartacea scannerizzata, PIN

A discrezione del Giudice

(*)

NONONO

Firma Elettronica Avanzata (FEA)

Firma forte tramite sistemi e/o dispositivi personali che identificano il firmatario ma non utilizzano certificati di integrità

Esempio: Firma grafometrica su dispositivi elettronici

SI

(*)

SI NONO

Firma Elettronica Qualificata (FEQ) o Firma Digitale

Firma forte tramite software e dispositivi personali che identificano il firmatario e richiedono certificati di integrità (chiavi crittografiche)

Esempio: Firma tramite Tessera Sanitaria

SI

(**)

SISISI

Riferimenti Normativi:

Codice Amministrazione Digitale

Regolamento EU eIDAS 910/2014

CAD Art 47 

CAD Art. 65

CAD Art 20 - comma 1-bis

CAD Art 21 - comma 2-bis

CAD Art 21 - comma 2-bis

La normativa (CAD Art. 21) stabilisce che "L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria" il che significa. in altre parole, che per la sola firma elettronica qualificata l’inversione dell’onere probatorio è a carico del titolare del dispositivo di firma, che deve eventualmente fornire la prova di non averlo utilizzato. In altre parole, riferendosi alla tabella sopra riportata: (*) l'eventuale disconoscimento della firma è a carico di chi produce il documento - (**) l'eventuale disconoscimento della firma è a carico del firmatario del documento.