Si definisce “marchio” un simbolo distintivo, ovvero un segno usato per identificare i prodotti o servizi di una impresa e per distinguerli da quelli della concorrenza (capacità distintiva). Può essere registrato facendo richiesta all’Ufficio Marchi e Brevetti previa verifica della sua novità e liceità.

Possono costituire marchi d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni abbiamo sufficiente capacità distintiva e che possano essere rappresentati nel registro in modo chiaro, tale da determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare. Queste caratteristiche devono sempre sussistere, pena il rifiuto della domanda di registrazione o la dichiarazione di nullità del marchio già stato concesso.

La registrazione del marchio attesta la proprietà industriale in capo al titolare, che otterrà il diritto di utilizzare il marchio in via esclusiva, impendendo a terzi di usare segni identici o simili per prodotti o servizi affini. Il diritto di esclusiva ha efficacia nell’ambito dello stato che lo ha rilasciato (principio di territorialità). La protezione accordata dalla registrazione del marchio dura 10 anni e può essere rinnovata per un numero illimitato di volte.

Accanto al marchio registrato, viene tutelato anche il marchio di fatto quale segno distintivo che non è stato registrato ma che viene effettivamente utilizzato (uso effettivo) e riconosciuto (notorietà) nella commercializzazione di determinati prodotti o servizi. In mancanza di una procedura formale di registrazione, il marchio di fatto riceve protezione nel momento in cui, a seguito dell’uso effettivo, abbia acquisito una notorietà qualificata.