Con il termine “proprietà industriale” si fa riferimento ad un insieme di norme che disciplinano i diritti di esclusiva delle imprese su determinati beni immateriali (asset intangibili) quali marchi e segni distintivi, brevetti e invenzioni, segreti industriali e altri indicati nel Codice della proprietà industriale o C.P.I. (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30). Il C.P.I. è stato più volte modificato nel corso degli anni e contiene la maggioranza delle norme che regolano il diritto industriale.

 

(Art. 1 C.P.I.)
Ai fini del presente codice, l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali.

 

La costituzione dei diritti di proprietà industriale richiede un atto formale: i diritti trovano riconoscimento e tutela solo a seguito di brevettazione, registrazione o altri modi previsti nel codice, che distingue in particolare le due categorie di diritti in titolati e non titolati.

 

I diritti di proprietà industriale titolati sono oggetto di brevettazione e registrazione:

(Art. 2 C.P.I.)
2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.
3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.

 

Brevettazione e registrazione danno luogo a titoli di proprietà industriale. L’attività amministrativa di brevettazione e di registrazione viene svolta, su domanda dell’interessato, da Uffici competenti che eseguono un accertamento costitutivo e che rilasciano il titolo solo dopo aver verificato la presenza dei requisiti imposti dalla legge. I titoli di proprietà industriale concedono alle imprese un monopolio di sfruttamento e la facoltà di impedire ad altri di utilizzare in qualsiasi modo le loro invenzioni senza autorizzazione.

 

I diritti di proprietà industriale non titolati invece:

(Art. 2 C.P.I.)
4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, i segreti commerciali, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

 

Il diritto di proprietà industriale, insieme al diritto d’autore, costituisce una delle due branche in cui si articola la proprietà intellettuale.