Si definisce “proprietà intellettuale” l’insieme di norme e principi giuridici volti a tutelare le invenzioni e le opere d’ingegno. Mentre all’estero si parla genericamente di “Intellectual Property Rights” nell’ordinamento italiano viene fatta una distinzione tra diritto d’autore e diritto industriale, data dal fatto che esistono due norme giuridiche diverse che disciplinano i due settori della proprietà intellettuale.

 

Più precisamente:

DirittoAmbitoNormaTutela
Diritto d’autoreOpere d’ingegnoLegge sul diritto d’autore (L.A. – Legge 22 aprile 1941, n. 633)Tutela l’espressione creativa. Il diritto nasce automaticamente con la creazione dell’opera. Perdura per tutta la vista dell’autore, e fino a 70 anni dopo la sua morte.
Diritto industrialeProprietà IndustrialeCodice della Proprietà Industriale (C.P.I. – Decreto Legislativo 10 febbraio 2005)Tutela l’innovazione industriale. Richiede un atto formale di costituzione (registrazione o brevettazione). Un brevetto può avere una durata di 20 anni, mentre la registrazione di un marchio può essere rinnovato ogni 10 anni, protraendosi nel tempo.

 

Diritto d’autore e diritto della proprietà industriale

Il diritto d’autore si stabilisce automaticamente alla creazione di un opera d’ingegno, quale espressione del lavoro intellettuale (art 6 L.A.): non ha bisogno di alcuna formalità costitutiva esterna, a differenza dei diritti industriali che sono invece legati ad un’invenzione tecnica e richiedono un atto formale di costituzione, registrazione o brevettazione.

Un’altra differenza consiste nel fatto che mentre il diritto d’autore tutela l’opera così com’è, nella forma espressiva e nei contenuti in cui è stata creata, la tutela dei diritti industriali si estende al punto da vietare a terzi la registrazione o l’utilizzo di un marchio anche solo simile a un altro già registrato.