Digital Market Act (DMA): Regolamento UE sui mercati digitali
Il Digital Markets Act (DMA, Regolamento sui mercati digitali) rappresenta lo strumento normativo con cui l’Unione Europea affronta in modo strutturato il potere crescente dei grandi intermediari digitali, imponendo regole chiare a tutela della concorrenza e degli utenti. Il DMA fa parte del cosiddetto Digital Services Package insieme al Digital Services Act (DSA).
Il DMA nasce per rispondere a una realtà di mercato in cui poche piattaforme controllano l’accesso a enormi fette dell’ecosistema digitale europeo. L’obiettivo è costruire un ambiente digitale più equo e competitivo, in cui le piccole imprese possano operare senza subire pratiche anticoncorrenziali e i consumatori possano godere di maggiore libertà di scelta.
Il regolamento si concentra in particolare sui cosiddetti gatekeeper, ovvero quelle piattaforme che fungono da veri e propri “guardiani” dell’accesso al mercato digitale.
Grazie al cosiddetto Brussels effect, l’impatto del Digital Markets Act supera i confini europei: le sue regole si applicano anche ai gatekeeper con sede fuori dall’UE, quando forniscono i propri servizi di piattaforma di base a utenti e imprese nel mercato europeo.
Argomenti trattati
Cos’è il Digital Markets Act
Il Regolamento (UE) 2022/1925 o Digital Markets Act (DMA) è il regolamento europeo sui mercati digitali che stabilisce le regole del gioco per le grandi piattaforme digitali operanti nel mercato dell’Unione Europea.
Composto da 54 articoli e 108 considerando iniziali, è entrato in vigore il 1 novembre 2024 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri, Italia compresa, senza necessità di recepimento nelle singole legislazioni nazionali. Il DMA nasce per regolamentare i cosiddetti gatekeeper, le piattaforme digitali di grandi dimensioni che controllano l’accesso al mercato per milioni di imprese e consumatori.
Pensiamo ad una piccola azienda italiana che vende su Amazon, o a uno sviluppatore di app che distribuisce il suo prodotto sull’App Store di Apple: entrambi dipendono da queste piattaforme per raggiungere il proprio pubblico.
Il Digital Markets Act nasce proprio per garantire che questa dipendenza non si trasformi in un rapporto squilibrato e potenzialmente abusivo. Secondo la documentazione ufficiale della Commissione Europea, il regolamento persegue tre obiettivi principali:
- Garantire una concorrenza equa e contendibile nel mercato digitale europeo
- Proteggere le imprese e i consumatori da pratiche anticoncorrenziali dei gatekeeper
- Promuovere l’interoperabilità tra servizi e piattaforme digitali diverse
A differenza delle normative antitrust tradizionali, che intervengono dopo che un abuso si è verificato e consolidato, il Digital Markets Act adotta un approccio preventivo: definisce in anticipo comportamenti vietati e obblighi precisi per i gatekeeper, riducendo i tempi di intervento regolatorio e aumentando la certezza del diritto per tutti gli operatori del mercato digitale europeo.
Il regolamento si inserisce nel più ampio Digital Services Package, che comprende anche il Digital Services Act (DSA), con cui condivide l’obiettivo di rendere il mercato digitale europeo più equo, sicuro e competitivo.
Mentre il DSA si concentra sulle responsabilità dei fornitori di servizi digitali, il DMA disciplina obblighi e pratiche anticoncorrenziali dei grandi operatori dei gatekeeper, introducendo un quadro normativo aggiornato e uniforme, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale
DMA in breve
Segue una tabella di sintesi:
Digital market Act (dma) IN BREVE | |
|---|---|
| Cos’è il DMA? | Il Digital Markets Act (DMA) o Regolamento (UE) 2022/1925 è il regolamento europeo sui mercati digitali che stabilisce specifici obblighi e divieti per le grandi piattaforme digitali che svolgono il ruolo di gatekeeper, limitando comportamenti che possono ostacolare la concorrenza e penalizzare imprese e utenti. È stato approvato nel 2022 insieme al Digital Services Act (DSA), come parte del Digital Services Package. |
| Cosa prevede | Il DMA si applica ai gatekeeper, grandi operatori digitali che controllano servizi di piattaforma strategici. Stabilisce specifici obblighi e divieti per garantire mercati digitali più equi e contendibili, favorendo interoperabilità, accesso ai dati, libertà commerciale e maggiore concorrenza. |
| Chi sono i gatekeeper | I gatekeeper sono grandi imprese digitali che forniscono determinati servizi di piattaforma di base e occupano una posizione particolarmente rilevante nell'accesso di imprese e utenti ai mercati digitali. Il 6 dicembre 2023 la Commissione Europea ha individuato sei aziende che devono attenersi al DMA:
La Commissione Europea designa i gatekeeper sulla base dei criteri e delle soglie stabiliti dal DMA. L'elenco può quindi cambiare nel tempo in seguito a nuove designazioni o revisioni. |
| Quando si applica | Il DMA è entrato in vigore il 1° novembre 2022 e si applica pienamente dal 2 maggio 2023. I gatekeeper designati dalla Commissione Europea hanno avuto 6 mesi di tempo per conformarsi ai nuovi obblighi, dalla loro designazione (6 marzo 2024). Essendo un regolamento europeo, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, Italia compresa, senza necessità di recepimento nella legislazione nazionale. |
Quali obblighi hanno i gatekeeper secondo il DMA? | I gatekeeper devono rispettare una serie di obblighi e divieti finalizzati a garantire maggiore concorrenza nei mercati digitali. Tra le principali regole previste dal DMA rientrano, a seconda del servizio interessato:
|
Cosa succede se un gatekeeper viola il DMA? | In caso di violazione, la Commissione Europea può imporre sanzioni fino al 10% del fatturato mondiale totale realizzato nell'esercizio precedente e fino al 20% in caso di recidiva. In presenza di inosservanza sistematica, il DMA consente inoltre alla Commissione di adottare ulteriori rimedi, anche di natura comportamentale o strutturale, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento. |
| Autorità di controllo | La Commissione Europea è responsabile dell’applicazione del DMA e dispone di poteri investigativi e sanzionatori. Le autorità nazionali possono collaborare e, nei casi previsti, svolgere indagini, ma l’enforcement del Regolamento resta centralizzato a livello europeo. |
Perché nasce il Digital Markets Act
Per comprendere le ragioni profonde del Digital Markets Act, è utile partire da un dato di contesto: negli ultimi vent’anni, poche piattaforme digitali hanno acquisito un controllo così pervasivo sull’ecosistema digitale europeo da rendere di fatto impossibile per molte piccole o imprese fare a meno di loro.
Un ristorante italiano che vuole farsi trovare online dipende da Google Maps. Un’app startup che vuole raggiungere gli utenti iPhone deve passare obbligatoriamente dall’App Store di Apple. Un venditore artigianale che punta all’e-commerce trova in Amazon un canale quasi irrinunciabile.
Questa concentrazione del potere di mercato ha generato, secondo la Commissione Europea, una serie di squilibri strutturali che le normative antitrust tradizionali non riuscivano ad affrontare con la necessaria tempestività. I procedimenti antitrust, per loro natura, intervengono dopo che un abuso si è consolidato, spesso con anni di ritardo rispetto ai danni causati al mercato.
Il DMA nasce quindi come risposta a quattro problemi fondamentali identificati dalla Commissione Europea nella sua strategia per un’Europa adatta all’era digitale:
- Concentrazione del potere di mercato in mano a pochissimi operatori globali
- Asimmetrie informative generate dalla raccolta opaca di dati da parte dei gatekeeper
- Pratiche di self-preferencing che penalizzano i concorrenti sulle stesse piattaforme
- Squilibrio strutturale tra grandi piattaforme e le PMI che vi operano
L’obiettivo strategico è costruire un mercato digitale europeo più aperto, equo e contendibile, in cui l’innovazione non venga soffocata dal dominio di pochi grandi operatori.
Chi sono i Gatekeeper e quali sono le piattaforme coinvolte
Il concetto di gatekeeper è il pilastro attorno a cui ruota l’intera architettura del Digital Markets Act. Secondo la Commissione Europea, un gatekeeper è una piattaforma digitale che funge da guardiano dell’accesso: controlla i canali attraverso cui milioni di imprese e consumatori si incontrano nel mercato digitale, esercitando un’influenza così significativa da condizionare le regole del gioco per tutti gli altri operatori.
Per essere designata come gatekeeper, una piattaforma deve soddisfare determinati criteri quantitativi: una soglia minima di fatturato annuo nello Spazio Economico Europeo, un numero elevato di utenti finali attivi ogni mese e una base consistente di imprese che utilizzano la piattaforma come canale di accesso al mercato.
Nel settembre-ottobre 2023, la Commissione ha identificato i primi 6 gatekeeper del Digital Markets Act, designando complessivamente 22 servizi di piattaforma di base:
- Amazon — marketplace e servizi pubblicitari online
- Apple — App Store, sistema operativo iOS e browser Safari
- Google/Alphabet — motore di ricerca, advertising, Android, Maps, Play Store e YouTube
- Meta — Facebook, Instagram, WhatsApp e Marketplace
- Microsoft — sistema operativo Windows e browser Edge
- ByteDance — TikTok

Si tratta di una designazione formale operata dalla Commissione Europea, con la possibilità per le piattaforme di presentare osservazioni e – in alcuni casi – contestare la propria inclusione nell’elenco. La designazione come gatekeeper non è definitiva: la Commissione può aggiornare l’elenco in qualsiasi momento, includendo nuove piattaforme che raggiungano le soglie previste o escludendo quelle che dimostrino di non soddisfarle più.
Definizione di “servizio di piattaforma di base” (art. 2)
L’articolo 2, al punto 2, introduce la definizione di servizio di piattaforma di base (core platform service), individuando specifiche categorie di servizi digitali che svolgono un ruolo strategico nell’intermediazione tra imprese e utenti finali. Il DMA adotta così un approccio prevalentemente funzionale, volto a disciplinare i servizi in base al ruolo che svolgono nell’ecosistema digitale.
Art. 2 (2) «servizio di piattaforma di base»: uno qualsiasi dei seguenti servizi:
a) servizi di intermediazione online;
b) motori di ricerca online;
c) servizi di social network online;
d) servizi di piattaforma per la condivisione di video;
e) servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero;
f) sistemi operativi;
g) browser web;
h) assistenti virtuali;
i) servizi di cloud computing;
j) servizi pubblicitari online, compresi reti pubblicitarie, scambi di inserzioni pubblicitarie e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria, erogati da un’impresa che fornisce uno dei servizi di piattaforma di base elencati alle lettere da a) a i);
Definizione di “gatekeeper” (art. 2 e 3)
L’articolo 2 definisce il gatekeeper come «un’impresa che fornisce servizi di piattaforma di base, designata a norma dell’articolo 3». L’articolo 3 individua tre requisiti sostanziali e le relative soglie quantitative che consentono di presumere che tali requisiti siano soddisfatti:
| Requisiti | Soglie quantitative |
|---|---|
| 1) Impatto significativo sul mercato interno | L’impresa deve soddisfare entrambi i seguenti criteri:
|
| 2) Servizio di piattaforma di base che costituisce un punto di accesso (gateway) importante tra utenti commerciali e utenti finali | Almeno 45 milioni di utenti finali attivi mensilmente stabiliti o situati nell’UE e almeno 10.000 utenti commerciali attivi annualmente stabiliti nell’UE, nell’ultimo esercizio finanziario. |
| 3) Posizione consolidata e duratura | Le soglie relative al numero di utenti indicate al punto 2 sono state raggiunte in ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari. |
Le aziende che soddisfano i criteri quantitativi devono notificare il loro status alla Commissione Europea entro due mesi (art. 3(3)) e fornire le informazioni richieste.
Il superamento delle soglie crea una presunzione che l’impresa soddisfi i requisiti per essere gatekeeper, ma non produce automaticamente la designazione: ricevuta la notifica, la Commissione procede, in linea generale, alla designazione entro 45 giorni lavorativi. L’impresa può presentare, insieme alla notifica, argomenti sufficientemente circostanziati per dimostrare che, nonostante il superamento delle soglie, eccezionalmente non soddisfa i requisiti sostanziali.
La Commissione può inoltre avviare un’indagine di mercato e designare come gatekeeper anche un’impresa che non raggiunge tutte le soglie quantitative, qualora ne ricorrano i requisiti previsti dal Regolamento (ai sensi dell’art. 17).
Quali obblighi hanno i Gatekeeper
Il Digital Markets Act definisce cosa i gatekeeper devono fare e cosa è loro vietato. La struttura normativa si articola in due categorie complementari: obblighi positivi (Do’s) e divieti espliciti (Don’ts), disciplinati dagli articoli 5, 6 e 7.
Obblighi (“Do’s”)
I gatekeeper devono rispettare specifici obblighi (“Do’s”) volti a favorire apertura, interoperabilità e concorrenza nei mercati digitali. Tra le principali misure previste:
Libertà di promozione e contrattazione – Art. 5(4) e 5(5)
I gatekeeper devono consentire agli utenti commerciali di comunicare e promuovere gratuitamente le proprie offerte agli utenti finali e di concludere contratti con questi ultimi anche senza utilizzare il servizio del gatekeeper. Gli utenti finali devono inoltre poter accedere, attraverso la piattaforma, a contenuti, abbonamenti, funzionalità o altri elementi acquistati esternamente presso l’utente commerciale.
Ad esempio, lo sviluppatore di un’app distribuita attraverso un app store designato può informare i propri utenti della possibilità di sottoscrivere un abbonamento o acquistare un servizio attraverso il proprio sito web e consentire loro di utilizzare nell’app i contenuti acquistati esternamente.
Misurazione e verifica indipendente della pubblicità – Art. 6(8)
I gatekeeper devono consentire a inserzionisti ed editori di accedere, su richiesta e gratuitamente, ai propri strumenti di misurazione delle prestazioni e ai dati necessari per effettuare una verifica indipendente dell’offerta di spazio pubblicitario, anche attraverso propri strumenti di verifica e misurazione.
Ad esempio, un inserzionista può accedere ai dati e agli strumenti di misurazione messi a disposizione dal gatekeeper e utilizzarli anche attraverso propri sistemi di verifica, per controllare e valutare autonomamente le prestazioni della pubblicità acquistata.
Accesso ai dati – Art. 6(10)
I gatekeeper devono garantire ai propri utenti commerciali l’accesso ai dati generati attraverso l’uso della piattaforma stessa, su loro richiesta e gratuitamente, tramite un accesso effettivo, di elevata qualità, continuo e in tempo reale, compresi quelli relativi all’interazione degli utenti finali con i loro prodotti o servizi, nel rispetto delle condizioni previste per i dati personali.
Ad esempio, un venditore che opera su un marketplace può accedere ai dati generati dalla propria attività e dalle interazioni degli utenti con i suoi prodotti, per analizzarne le performance e orientare le proprie strategie commerciali.
Interoperabilità – Art. 6(7) e 7
I gatekeeper devono garantire, nei casi previsti dal DMA, l’interoperabilità con servizi e sistemi di terze parti. Un obbligo specifico riguarda i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero: i fornitori concorrenti possono richiedere l’interoperabilità con i servizi di messaggistica del gatekeeper, secondo modalità e tempistiche definite dal Regolamento.
Ad esempio, WhatsApp deve consentire – su richiesta dei fornitori interessati – l’interoperabilità con servizi di messaggistica di terze parti, previa verifica dei requisiti tecnici e di sicurezza, permettendo agli utenti che scelgono questa funzione di comunicare tra servizi diversi senza dover necessariamente utilizzare la stessa app.
Divieti (“Don’ts”)
Accanto agli obblighi, sono previsti specifici divieti (“Don’ts”) volti a impedire pratiche che possano limitare la concorrenza o penalizzare imprese e utenti. Tra questi:
Utilizzo e combinazione dei dati personali senza consenso – Art. 5(2)
Salvo che l’utente abbia espresso una specifica scelta e prestato un consenso valido ai sensi del GDPR, il gatekeeper non può utilizzare, combinare o incrociare determinati dati personali provenienti dal servizio di piattaforma di base, da altri servizi del gatekeeper o da servizi di terzi nei casi individuati dal DMA, anche ai fini della pubblicità online.
Ad esempio, Meta non può combinare i dati personali di un utente raccolti attraverso diversi servizi designati o altri propri servizi per personalizzare la pubblicità, nei casi disciplinati dall’Art. 5(2), senza avergli offerto la scelta prevista dal DMA e ottenuto un consenso valido.
Limitazioni alle offerte e ai canali commerciali alternativi – Art. 5(3) e 5(4)
I gatekeeper non possono impedire agli utenti commerciali di offrire gli stessi prodotti o servizi a prezzi o condizioni differenti attraverso propri canali di vendita o piattaforme di terzi, né limitarne la possibilità di comunicare e promuovere offerte agli utenti e concludere contratti anche al di fuori della piattaforma del gatekeeper.
Ad esempio, un’impresa che vende attraverso un marketplace deve poter proporre lo stesso prodotto a condizioni differenti sul proprio sito e promuovere ai propri clienti offerte disponibili attraverso canali alternativi.
Disinstallazione di applicazioni e modifica delle impostazioni predefinite – Art. 6(3)
Il gatekeeper non può impedire agli utenti di disinstallare facilmente le applicazioni presenti nel sistema operativo o di modificare facilmente determinate impostazioni predefinite che indirizzano verso i suoi prodotti o servizi, salvo le eccezioni espressamente previste dal DMA.
Ad esempio, l’utente di uno smartphone deve poter disinstallare le applicazioni preinstallate dal gatekeeper e modificare le impostazioni predefinite, nei limiti previsti dal Regolamento.
Auto-preferenza (self-preferencing) – Art. 6(5)
I gatekeeper non possono favorire, nel posizionamento e nella relativa indicizzazione, i propri servizi e prodotti rispetto a quelli analoghi offerti da terzi e devono applicare condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie al ranking.
Ad esempio, Google non può attribuire ai propri servizi verticali, come quelli dedicati allo shopping, ai viaggi o ad altre ricerche specializzate, un trattamento più favorevole rispetto a servizi concorrenti all’interno dei risultati di Google Search.
Cosa cambia per le imprese
Il Digital Markets Act modifica il rapporto tra i gatekeeper e le imprese che utilizzano i loro servizi, introducendo nuove opportunità per ridurre la dipendenza dalle grandi piattaforme e competere in condizioni più eque.
Il Regolamento parte dal presupposto che alcuni grandi operatori digitali occupino una posizione particolarmente rilevante nell’accesso di imprese e utenti ai mercati digitali. Per questo impone ai gatekeeper specifici obblighi e divieti, finalizzati a rendere questi mercati più equi e contendibili.
Un esempio è quello degli sviluppatori di app: nell’ecosistema Apple, il DMA ha aperto nuove possibilità di distribuzione delle applicazioni nell’UE, attraverso marketplace alternativi e, a determinate condizioni, direttamente dal web, riducendo la dipendenza esclusiva dall’App Store.
Nuove opportunità per le PMI
Le imprese che operano attraverso i servizi dei gatekeeper possono beneficiare di maggiore libertà commerciale, accesso ai dati e possibilità di raggiungere i propri clienti attraverso canali alternativi.
Il divieto di self-preferencing, ad esempio, impedisce al gatekeeper di riservare ai propri servizi o prodotti un trattamento più favorevole nel ranking rispetto a servizi o prodotti analoghi offerti da terzi. Le imprese possono inoltre promuovere determinate offerte e concludere contratti con i propri clienti anche attraverso canali esterni alla piattaforma, riducendo la dipendenza commerciale dal gatekeeper.
Accesso ai dati e maggiore autonomia
Un altro cambiamento importante riguarda l’accesso ai dati. Gli utenti commerciali possono ottenere gratuitamente dati forniti o generati attraverso la propria attività sulla piattaforma, compresi, a determinate condizioni, quelli relativi alle interazioni degli utenti finali con i loro prodotti e servizi.
Ad esempio, un’impresa che vende attraverso un marketplace può utilizzare i dati relativi alla propria attività e alle interazioni degli utenti con i propri prodotti per analizzare le performance e orientare le strategie commerciali.
Cosa devono fare le imprese
Gli obblighi di compliance previsti dal DMA ricadono principalmente sui gatekeeper. Per le altre imprese, il cambiamento consiste soprattutto nella possibilità di conoscere ed esercitare i nuovi diritti riconosciuti dal Regolamento: accedere ai dati disponibili, utilizzare canali commerciali alternativi e sfruttare le nuove opportunità di interoperabilità e apertura degli ecosistemi digitali.
Sanzioni previste
Il Digital Markets Act prevede un sistema sanzionatorio particolarmente severo, volto a garantire l’effettivo rispetto degli obblighi imposti ai gatekeeper. In caso di inosservanza, la Commissione Europea può applicare sanzioni calcolate sul fatturato mondiale del gatekeeper:
| Tipo di violazione | Sanzione massima |
|---|---|
| Inosservanza degli obblighi previsti dal DMA | Fino al 10% del fatturato mondiale totale realizzato nell’esercizio finanziario precedente |
| Recidiva per la stessa infrazione nell’arco di 8 anni | Fino al 20% del fatturato mondiale totale realizzato nell’esercizio finanziario precedente |
Sono inoltre previste sanzioni fino all’1% del fatturato mondiale totale dell’esercizio precedente per specifiche violazioni procedurali, come la comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e alcune forme di mancata collaborazione con la Commissione.
La Commissione può inoltre imporre penalità di mora fino al 5% del fatturato medio giornaliero mondiale, per ogni giorno di ritardo, al fine di costringere un’impresa a rispettare determinati obblighi, decisioni o richieste.
In caso di inosservanza sistematica, accertata attraverso un’indagine di mercato, la Commissione può adottare rimedi ancora più incisivi. Se un gatekeeper ha violato almeno tre volte, nell’arco di otto anni, uno o più degli obblighi previsti dal DMA e ricorrono le ulteriori condizioni stabilite dal Regolamento, possono essere imposti rimedi comportamentali o strutturali proporzionati e necessari per garantire l’effettivo rispetto delle norme. Nei casi previsti, tali misure possono arrivare anche al divieto temporaneo di effettuare determinate acquisizioni nei settori interessati dall’inosservanza sistematica.
Il DMA garantisce comunque alle imprese coinvolte il diritto di essere ascoltate e di accedere al fascicolo prima dell’adozione di determinate decisioni da parte della Commissione.
Normative e fonti
Il quadro normativo del Digital Markets Act si fonda su un testo legislativo preciso e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, senza necessità di recepimento nelle legislazioni nazionali.
Regolamento UE 2022/1925 (Digital Markets Act)
Il riferimento normativo principale è il Regolamento UE 2022/1925, adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea. Si tratta di un regolamento in senso tecnico-giuridico: a differenza delle direttive, produce effetti diretti e uniformi in tutta l’Unione, Italia compresa, senza passare per il legislatore nazionale.
Schema del Regolamento (UE) 2022/1925 – Digital Markets Act
Per facilitare la consultazione, di seguito è riportata una mappa strutturata del Regolamento (UE) 2022/1925, suddivisa per capi e articoli. Lo schema consente di orientarsi meglio tra i contenuti normativi dell’DMA e individuarne con precisione le principali aree tematiche.
| CAPO | ARTICOLI |
| Considerando | (1) – (108) |
| CAPO I — Oggetto, ambito di applicazione e definizioni | 1 – 2 |
| CAPO II — Gatekeeper | 3 – 4 |
| CAPO III — Pratiche dei gatekeeper che sono sleali o che limitano la contendibilità | 5 – 15 |
| CAPO IV — Indagine di mercato | 16 – 19 |
| CAPO V — Poteri di indagine, di esecuzione e di monitoraggio | 20 – 43 |
| CAPO VI — Disposizioni finali | 44 – 54 |
| Allegato |
Tempistiche e scadenze del DMA
Il Digital Markets Act (DMA) è stato introdotto con un calendario di scadenze ben definite, per assicurare un’adozione graduale ma efficace delle sue disposizioni. Questo approccio temporale è fondamentale per garantire che le grandi piattaforme digitali si conformino alle nuove regole, promuovendo un mercato più equo e competitivo nell’Unione Europea.
Le date più importanti sono state:
- 15 dicembre 2020: proposta della Commissione Europea;
- 5 luglio 2022: posizione del Parlamento europeo e decisione del Consiglio del 18 luglio 2022;
- 14 settembre 2022: adozione del Regolamento;
- 12 ottobre 2022: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE;
- 1° novembre 2022: entrata in vigore del regolamento (art. 54);
- 2 maggio 2023: applicabilità (art. 54).
La Commissione Europea ha poi designato i 6 gatekeepers il 6 settembre 2023, che hanno avuto tempo 6 mesi da questa data, quindi entro il 6 marzo 2024, per adeguarsi al regolamento.
Una volta che il DMA è diventato applicabile, le aziende che forniscono servizi di piattaforma essenziali, noti come “core platform services”, hanno avuto due mesi di tempo per notificare alla Commissione Europea se soddisfacevano le soglie quantitative stabilite dal regolamento. Entro il 3 luglio 2023, le aziende dovevano presentare tutte le informazioni necessarie per la valutazione della loro posizione come potenziali gatekeepers.
Successivamente, la Commissione Europea ha avuto 45 giorni lavorativi per esaminare le notifiche ricevute e adottare una decisione formale sulla designazione dei gatekeepers. Questo processo di designazione è stato completato il 6 settembre 2023, quando sei grandi aziende tecnologiche – Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta e Microsoft – sono state ufficialmente riconosciute come gatekeepers. Queste aziende, che forniscono un totale di 22 servizi di piattaforma essenziali, hanno avuto un periodo massimo di sei mesi per conformarsi agli obblighi e divieti imposti dal DMA, con una scadenza fissata per il 6 marzo 2024.
È importante notare che il calendario del DMA non si limita alle aziende già esistenti al momento dell’entrata in vigore del regolamento. Le aziende che raggiungono le soglie quantitative in un momento successivo devono notificare la loro posizione entro due mesi dal raggiungimento di tali soglie. Questo garantisce che il DMA rimanga dinamico e adattabile alle evoluzioni del mercato digitale.
Contesto strategico europeo
Il DMA si inserisce nella più ampia strategia “A Europe fit for the Digital Age”, promossa dalla Commissione Europea nell’ambito delle priorità 2019-2024. L’obiettivo è contribuire alla creazione di mercati digitali più equi e contendibili, limitando il potere dei gatekeeper e creando maggiori opportunità di accesso e concorrenza per imprese, PMI e nuovi operatori.
Integrazione del DMA con altre direttive UE
Il DMA si inserisce nel più ampio quadro normativo europeo e modifica, in particolare, due direttive già esistenti:
- Direttiva (UE) 2019/1937 – Whistleblowing: il DMA viene incluso tra gli atti dell’Unione interessati dal sistema di protezione previsto dalla direttiva sul whistleblowing. Chi segnala violazioni del DMA può quindi beneficiare, quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa, delle tutele riconosciute alle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.
- Direttiva (UE) 2020/1828 – Azioni rappresentative: il DMA viene inserito tra gli atti dell’Unione per i quali possono essere promosse azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Gli enti legittimati possono quindi agire nei confronti di violazioni del DMA che ledano o possano ledere gli interessi collettivi dei consumatori.
Le modifiche alle due direttive sono previste rispettivamente dagli articoli 51 e 52 del DMA.
Il Regolamento è inoltre qualificato come «testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo (SEE)». Questo non comporta, tuttavia, la sua automatica applicazione nei tre Paesi SEE che non appartengono all’Unione Europea — Islanda, Norvegia e Liechtenstein — poiché è necessaria la sua incorporazione nell’Accordo SEE. Attualmente, il DMA risulta ancora in fase di esame per l’incorporazione nell’Accordo SEE: la relativa decisione del Comitato misto SEE è indicata come under consideration.
Applicazione e vigilanza
La vigilanza sull’applicazione del regolamento spetta alla Commissione Europea, che agisce come autorità centrale di enforcement. Il portale ufficiale digital-markets-act.ec.europa.eu raccoglie tutta la documentazione ufficiale, le decisioni di designazione dei gatekeeper e gli aggiornamenti sulle procedure in corso. A partire dal 1° novembre 2024, le disposizioni del regolamento sono pienamente operative, rendendo il DMA uno strumento attivo e vincolante per tutti i soggetti coinvolti.
Fonti
Digital-markets-act.ec.europa.eu
Regolamento (UE) 2022/1925 – summary
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