Digital Services Act (DSA): Regolamento UE sui servizi digitali
Il Digital Services Act (DSA, Regolamento sui servizi digitali) segna un’importante svolta nella regolamentazione delle piattaforme digitali e stabilisce una serie di regole e responsabilità per chi offre servizi digitali all’interno del mercato unico europeo. Il DSA fa parte del cosiddetto Digital Services Package insieme al Digital Markets Act (DMA), e rappresenta il più significativo aggiornamento normativo nel settore digitale dall’entrata in vigore della Direttiva E-Commerce del 2000.
Si rivolge a piattaforme online, motori di ricerca, servizi di hosting, marketplace digitali e a tutti gli attori dell’ecosistema digitale che offrono determinate tipologie di servizi online agli utenti che si trovano nella Comunità Europea.
Con questo regolamento, l’Unione Europea punta a creare uno spazio digitale più sicuro, trasparente e rispettoso dei diritti fondamentali degli utenti, intervenendo su temi cruciali come la diffusione di contenuti illegali, le pratiche manipolative nelle interfacce online, la trasparenza degli algoritmi di raccomandazione e la protezione delle categorie più vulnerabili, in particolare i minori.
Grazie al cosiddetto Brussels effect, l’impatto del Digital Markets Act supera i confini europei: le sue regole si applicano a tutte le piattaforme globali con sede fuori dall’UE, quando forniscono i propri servizi a utenti e imprese nel mercato europeo.
Argomenti trattati
Cos’è il DSA
Il Regolamento (UE) 2022/2065 o Digital Services Act (DSA) è il regolamento europeo sui servizi digitali che ridefinisce le norme per i fornitori che operano nel mercato unico dell’Unione Europea.
Composto da 93 articoli e 156 considerando iniziali, è entrato in vigore il 16 novembre 2022 con un’applicazione graduale e obblighi differenziati in base alla tipologia e alle dimensioni del soggetto coinvolto. Il DSA nasce per superare i limiti della Direttiva E-Commerce 2000/31/CE, una norma concepita per un ecosistema digitale profondamente diverso da quello attuale, in cui social media, marketplace e motori di ricerca non avevano ancora assunto il ruolo centrale che ricoprono oggi.
Il regolamento si inserisce nel più ampio Digital Services Package, che comprende anche il Digital Markets Act (DMA), con cui condivide l’obiettivo di rendere il mercato digitale europeo più equo, sicuro e competitivo.
Mentre il DMA si concentra sulle pratiche anticoncorrenziali dei grandi operatori, il DSA disciplina le responsabilità dei prestatori di servizi intermediari nei confronti degli utenti online, introducendo un quadro normativo aggiornato e uniforme, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale.
DSA in breve
Segue una tabella di sintesi:
Digital Services Act (dsa) IN BREVE | |
|---|---|
| Cos’è il DSA? | Il Regolamento (UE) 2022/2065 o Digital Services Act (DSA) è il regolamento europeo sui servizi digitali, approvato nel 2022 insieme al Digital Markets Act (DMA) come parte del Digital Services Package. Stabilisce obblighi e responsabilità per piattaforme digitali, marketplace e fornitori di servizi online, con l’obiettivo di creare un ambiente digitale più sicuro, trasparente e responsabile. |
A chi si applica? | Il Digital Services Act (DSA) si applica ai prestatori di servizi intermediari che offrono i propri servizi nell'Unione Europea, anche se stabiliti al di fuori dell'UE, quando presentano un collegamento sostanziale con il mercato europeo. Rientrano, a seconda delle caratteristiche del servizio, provider di accesso a Internet, servizi di caching e hosting, piattaforme online, marketplace e motori di ricerca. Gli obblighi variano in funzione della tipologia, delle caratteristiche e delle dimensioni del servizio. |
Il DSA si applica anche alle piccole imprese? | Sì, ma il Regolamento prevede specifiche esenzioni per le microimprese e le piccole imprese. Queste imprese restano soggette agli obblighi generali applicabili alla propria categoria, ma possono essere esentate da alcuni degli obblighi aggiuntivi previsti per le piattaforme online. Se perdono la qualifica di micro o piccola impresa, alcune esenzioni possono continuare ad applicarsi per un periodo transitorio di 12 mesi, salvo i casi previsti dal DSA. |
| Chi è tenuto a rispettare il DSA | Il DSA si applica soltanto ai servizi intermediari tra utenti e contenuti, beni o servizi. Riguarda tre categorie tecniche ben definite:
In concreto, rientrano nel perimetro del regolamento piattaforme come social network (es. Meta, TikTok), marketplace online (Amazon, eBay), app store (Google Play, Apple Store) e servizi di cloud e hosting (AWS, Google Cloud). Non copre l’intero settore dei servizi digitali, ma solo quelli che svolgono un ruolo attivo nell’intermediazione online nell'UE . |
| Cosa sono VLOP e VLOSE? | Le VLOP (Very Large Online Platforms) e le VLOSE (Very Large Online Search Engines) sono rispettivamente piattaforme online e motori di ricerca di dimensioni molto grandi, designati come tali dalla Commissione Europea. Oltre agli obblighi previsti per la propria categoria, sono soggetti a obblighi rafforzati, tra cui valutazione e mitigazione dei rischi sistemici, audit indipendenti, maggiore trasparenza e accesso ai dati da parte delle autorità e, alle condizioni previste, dei ricercatori abilitati. |
Cosa sono i dark pattern vietati dal DSA? | I dark pattern sono interfacce progettate o gestite in modo da ingannare o manipolare gli utenti oppure da compromettere la loro capacità di prendere decisioni libere e informate. L'art. 25 del DSA vieta alle piattaforme online di utilizzare interfacce che distorcano o compromettano in modo sostanziale la capacità degli utenti di compiere scelte autonome e consapevoli |
| Autorità di controllo per l’attuazione del DSA | Ogni Stato membro designa un Digital Services Coordinator (in Italia, AGCOM) che vigila sull’attuazione nazionale del DSA. A livello UE, la Commissione Europea ha poteri diretti di supervisione nei confronti delle VLOP/VLOSE. |
| Sanzioni previste | Le sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dal DSA possono arrivare fino al 6% del fatturato mondiale annuo del prestatore interessato. Per le VLOP e VLOSE, la Commissione Europea dispone di specifici poteri diretti di vigilanza e applicazione delle norme. |
| Quando è entrato in vigore e da quando si applica il DSA? | Il Digital Services Act (DSA):
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| Normativa di riferimento |
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Perché l’UE ha voluto il Digital Services Act
Il Digital Services Act nasce dalla necessità di allineare la normativa europea sui servizi digitali al panorama attuale.
L’Unione Europea ha identificato almeno tre grandi aree di intervento che rendevano urgente una riforma. La prima riguarda la frammentazione normativa: in assenza di un quadro comune, ogni Stato membro aveva sviluppato approcci diversi, creando incertezza giuridica per le imprese e disparità di tutela per i cittadini. Il DSA risolve questo problema introducendo una norma unica, direttamente applicabile in tutti i Paesi UE.
La seconda area riguarda la diffusione di contenuti illegali e disinformazione. Le grandi piattaforme erano diventate vettori di informazioni false, discorsi d’odio e contenuti dannosi, senza che esistessero obblighi chiari su come intervenire, nel rispetto della libertà di espressione e del pluralismo dei media.
La terza area riguarda il rafforzamento dei diritti degli utenti. Il DSA punta a dare maggior potere agli utilizzatori dei servizi e alla società civile, introducendo strumenti concreti come la trasparenza algoritmica e il divieto di pratiche manipolative. Come sottolinea la documentazione di Unioncamere, l’obiettivo è creare un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, che tuteli i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE.
Chi deve adeguarsi al Digital Services Act
Il Digital Services Act si applica a tutti i prestatori di servizi intermediari che operano nell’Unione Europea. La sede legale dell’azienda è irrilevante ai fini dell’obbligo: ciò che conta è il collegamento sostanziale con l’UE, ovvero la presenza di un numero significativo di utenti in uno o più Stati membri, oppure l’orientamento evidente delle attività verso il mercato europeo.
Sono coinvolte diverse tipologie di aziende di servizi digitali, con obblighi crescenti in base alla tipologia e alla dimensione del servizio, che possiamo sintetizzare in:
- Servizi di connettività e caching: obblighi di base, comuni a tutti i soggetti
- Servizi di hosting: obblighi aggiuntivi relativi alla gestione dei contenuti caricati dagli utenti
- Piattaforme online (social media, marketplace): ulteriori requisiti in materia di trasparenza e tutela degli utenti
- Motori di ricerca online: obblighi specifici di rendicontazione sul numero utenti e parametri di ranking
- Very Large Online Platforms (VLOP) e Very Large Online Search Engines (VLOSE): regimi più stringenti, riservati ai grandi operatori digitali con oltre 45 milioni di utenti attivi mensili nell’UE
Detti fornitori di servizi digitali sono classificati secondo la natura tecnica del servizio offerto o “servizio intermediario”.
Cosa vuol dire “servizio intermediario”
L’articolo 3 al comma (g), fornisce la definizione di “servizio intermediario“:
Art. 3 (g) «servizio intermediario»: uno dei seguenti servizi della società dell’informazione:
i) un servizio di semplice trasporto (cosiddetto «mere conduit»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso a una rete di comunicazione;
ii) un servizio di memorizzazione temporanea (cosiddetto «caching»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta;
iii) un servizio di memorizzazione di informazioni (cosiddetto «hosting»), consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta dello stesso;
Le principali categorie sono quindi tre: semplice trasporto, memorizzazione temporanea e memorizzazione di informazioni. Questa classificazione è centrale per comprendere quali obblighi impone il DSA a ciascun fornitore.
Quali sono gli obblighi del DSA
Il cuore del Digital Services Act è un sistema articolato di obblighi, calibrati in base alla tipologia e alla dimensione del prestatore di servizi intermediari. Tutti i soggetti coinvolti condividono un nucleo comune di responsabilità, a cui si aggiungono requisiti specifici per le piattaforme online.
I servizi che si limitano a trasmettere dati (mere conduit) hanno responsabilità più limitate, mentre quelli che ospitano contenuti e sistemi di profilazione algoritmica sono chiamati a rispettare requisiti più stringenti in materia di moderazione, trasparenza e protezione degli utenti.
Tra gli obblighi principali introdotti dal Digital Services Act, che riguardano in particolare piattaforme e marketplace, evidenziamo:
Gestione e rimozione rapida dei contenuti illegali
Le piattaforme online devono mettere a disposizione degli utenti sistemi chiari e accessibili per segnalare la presenza di contenuti ritenuti illegali e trattare tali segnalazioni in modo tempestivo, diligente, non arbitrario e obiettivo. Una volta ricevuta una segnalazione, la piattaforma è tenuta ad agire con prontezza, rimuovendo o disabilitando l’accesso ai contenuti manifestamente illegali.
Le segnalazioni provenienti dai trusted flagger – soggetti indipendenti riconosciuti per la loro specifica competenza – devono essere gestite con priorità. Ogni restrizione applicata deve essere accompagnata da una motivazione chiara e specifica, comunicata al destinatario interessato. Piattaforme designate VLOP (come Facebook e YouTube) sono inoltre soggette agli obblighi rafforzati di valutazione e mitigazione dei rischi sistemici connessi, tra l’altro, alla diffusione di contenuti illegali.
Tracciabilità dei venditori nei marketplace
I marketplace devono verificare e mantenere aggiornate le informazioni sull’identità dei venditori presenti sulla piattaforma. Questa misura si applica alle piattaforme che consentono contratti a distanza tra consumatori e operatori commerciali (con esenzioni per microimprese e piccole imprese), che devono progettare le proprie interfacce in modo da consentire ai venditori di fornire le informazioni necessarie per identificare chiaramente chi vende e garantire la tracciabilità dei prodotti e servizi offerti. L’obiettivo è rendere gli acquisti online più sicuri e facilitare l’individuazione di operatori che commercializzano prodotti illegali o non conformi.
Esempio: marketplace, come Amazon, devono raccogliere e verificare determinate informazioni sugli operatori commerciali prima di consentire loro di offrire prodotti o servizi ai consumatori europei.
Divieto di dark pattern e pratiche manipolative
Sono vietate tutte le interfacce progettate per distorcere le scelte degli utenti. I cosiddetti dark pattern — come pulsanti ingannevoli o percorsi di cancellazione volutamente complicati — si basano su una manipolazione dell’interfaccia, al fine di compromettere la capacità di compiere decisioni autonome e informate.
Alcuni esempi:
Esempio: una piattaforma non può rendere il pulsante “Accetta” molto più evidente di “Rifiuta”, né rendere la disdetta di un servizio inutilmente più complessa dell’attivazione, con l’obiettivo di condizionare la scelta dell’utente, rendendo volutamente più difficile il trovare o completare la disattivazione.
E-commerce: non può utilizzare messaggi o elementi grafici ingannevoli per spingere l’utente ad acquistare un prodotto o servizio che non avrebbe altrimenti scelto, né proporre un’automatica attivazione di un abbonamento al posto dell’acquisto.
Un caso realmente successo: nel 2024 l’AGCM ha sanzionato Amazon per 10 milioni di euro perché, per alcuni prodotti, preselezionava l’opzione di acquisto periodico “Iscriviti e Risparmia” al posto dell’acquisto singolo. Secondo l’Autorità, questa impostazione poteva indurre l’utente ad attivare acquisti ricorrenti senza una scelta pienamente consapevole. Il caso rappresenta un esempio di interfaccia progettata in modo da condizionare la decisione dell’utente, principio oggi centrale anche nel divieto di dark pattern previsto dal DSA.
Trasparenza sugli algoritmi di raccomandazione
I sistemi che decidono quali contenuti mostrare agli utenti devono essere spiegati. Le piattaforme online sono obbligate a indicare nei propri Termini e Condizioni i principali parametri di raccomandazione e a offrire agli utenti la possibilità di modificarli.
Alcuni esempi:
Esempio marketplace: Un marketplace che ordina i prodotti consigliati deve spiegare se il ranking dipende, ad esempio, da preferenze dell’utente, popolarità, recensioni o contenuti sponsorizzati, indicando come l’utente può modificare i parametri disponibili.
Esempio piattaforma video: Una piattaforma video che propone contenuti nella sezione “Per te” deve spiegare se le raccomandazioni dipendono, ad esempio, da video già visualizzati, ricerche effettuate o interazioni dell’utente.
Esempio social: Se un social network personalizza il feed sulla base delle attività dell’utente, deve spiegare quali fattori influenzano i contenuti consigliati e come l’utente può modificare le relative preferenze.
Trasparenza della pubblicità online
Le piattaforme devono rendere gli annunci pubblicitari chiaramente riconoscibili e mettere a disposizione strumenti per la maggiore trasparenza dell’ecosistema pubblicitario, indicando per conto di chi vengono presentati detti annunci e fornendo informazioni sui principali parametri utilizzati per determinare il destinatario della pubblicità.
Alcuni esempi:
Esempio su Google: mette a disposizione strumenti come “My Ad Center”, attraverso cui gli utenti possono conoscere perché visualizzano determinati annunci e controllare le informazioni utilizzate per personalizzarli, e “Ads Transparency Center”, che permette di ricercare gli annunci e ottenere informazioni sugli inserzionisti e sui soggetti che li finanziano.
Esempio su Meta: anche Meta ha messo a disposizione la “Libreria Inserzioni”, direttamente accessibile dal profilo business, attraverso cui gli utenti possono ricercare gli annunci e ottenere informazioni sugli inserzionisti che pagano la pubblicità per una determinata pagina.
Protezione dei minori e divieto di pubblicità mirata
Le piattaforme accessibili ai minori devono garantire un elevato livello di tutela della privacy e della sicurezza. È espressamente vietata la pubblicità basata sulla profilazione quando esiste la ragionevole certezza che il destinatario sia un minore, senza che le piattaforme siano obbligate a raccogliere dati aggiuntivi per verificarne l’età.
La classificazione dei servizi digitali nel DSA è progettata per garantire che gli obblighi siano proporzionati al ruolo e all’impatto di ciascun servizio nell’ecosistema digitale, per promuovere un ambiente online più sicuro e trasparente, proteggendo i diritti degli utenti e garantendo una concorrenza leale tra le piattaforme digitali.
Per categoria di soggetti coinvolti
Il Digital Services Act classifica i fornitori di servizi digitali secondo la natura tecnica del servizio offerto, con obblighi crescenti in base alla tipologia e alla dimensione del servizio.
Più in dettaglio, ripartendo dalle definizioni di “servizi intermediari”, in questa tabella analizziamo:
| TIPO DI SERVIZIO | DESCRIZIONE | OBBLIGHI | ESEMPI |
| Semplice trasporto (“mere conduit“) | Trasmettono dati senza modificarli. Fornitori di infrastrutture (per la connessione fisica, come fibra, cavo, ecc.) e di servizi per l’accesso a Internet, la trasmissione e la registrazione di domini. | Obblighi di base, comuni a tutti i soggetti:
| Provider di connettività / ISP (come TIM, Vodafone, Fastweb), VPN, servizi DNS, registrar di nomi di dominio (come GoDaddy, Namecheap, Register) e Internet Exchange Point (IXP).
|
| Memorizzazione temporanea (“caching“) | Servizi di trasmissione che memorizzano dati automaticamente e temporaneamente, ma non hanno controllo o accesso al contenuto. | Tutti gli obblighi precedenti, più:
| Servizi di content delivery (CDN), reverse proxy avanzati |
| Memorizzazione di informazioni (“hosting”) | Ospitano contenuti sui loro server, rendendoli accessibili online. Servizi che mettono a disposizione server che ospitano dati e contenuti degli utenti, rendendoli accessibili tramite Internet. Possono essere di diverso tipo: Servizi cloud: permettono di salvare e accedere a file e dati da più dispositivi. Servizi di web hosting: mettono a disposizione uno spazio server per ospitare database, applicazioni e siti web. Altre piattaforme online: ospitano i contenuti caricati dagli utenti sui loro server (dove la funzione di “hosting” è una parte dei servizi offerti)
| Tutti gli obblighi precedenti, più:
| Servizi cloud come Google Drive, Dropbox, Amazon S3, Microsoft Azure Storage Servizi di web hosting come Aruba, SiteGround, Serverplan Altre piattaforme online come le funzioni di hosting svolte da Facebook o da YouTube |
Piattaforme online e motori di ricerca seguono discipline specifiche: le prime sono soggette a un insieme più articolato di obblighi, mentre per i motori di ricerca di base si applicano gli obblighi generali e alcune disposizioni specifiche.
| TIPO DI SERVIZIO | DESCRIZIONE | OBBLIGHI | ESEMPI |
| Piattaforme online | Piattaforma digitale che offre un servizio di hosting e di diffusione al pubblico di informazioni, su richiesta dell’utente. Il servizio di hosting è funzionale alla fornitura di altri servizi, come quelli veicolati dai social network (reti di condivisione sociale, ugc e pubblicità profilata), dai marketplace (ecommerce in dropshipping) o negli App store. Questi sistemi sono da un lato soggetti a monitorare i contenuti inseriti dai loro utenti (ugc – user generated content), dall’altro sono tenuti ad operare in modo trasparente e responsabile, con algoritmi che non creino danno alle persone. | Tutti gli obblighi dell’hosting, più:
Per i marketplace, ulteriori obblighi di tracciabilità degli operatori commerciali e tutela dei consumatori. | Social network, Marketplace digitali e App store |
| Motori di ricerca online | Servizi che permettono alle persone di cercare informazioni su Internet, sulla base di un’interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituiscono i risultati in qualsiasi formato (testo, immagine, video) in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto. (Definizione contenuta nell’articolo 3, lettera j) | Obblighi generali dei servizi intermediari, più: pubblicazione (almeno semestrale) del numero medio mensile di destinatari attivi nell’UE e comunicazione dei relativi dati alle autorità su richiesta. Inoltre, il Regolamento P2B (UE) 2019/1150 impone ai motori di ricerca di rendere facilmente accessibile una descrizione chiara e aggiornata dei principali parametri che determinano il ranking dei risultati e della loro importanza relativa. | Google Search, Bing, Ecosia e Qwant |
Cosa cambia per le grandi piattaforme (VLOP/VLOSE)
Quando piattaforme online e motori di ricerca raggiungono dimensioni molto grandi, con oltre 45 milioni di utenti attivi mensili nell’Unione Europea, vengono formalmente designati dalla Commissione come VLOP (Very Large Online Platforms) o VLOSE (Very Large Online Search Engines).
Per questi soggetti, il Digital Services Act prevede un regime di obblighi significativamente più stringente, proporzionato all’impatto sistemico che esercitano sulla società, sull’informazione e sul dibattito pubblico.
| TIPO DI SERVIZIO | DESCRIZIONE | OBBLIGHI | ESEMPI |
| VLOP | Very Large Online Platforms (VLOPs) Piattaforme online con più di 45 milioni di utenti attivi mensili nell’UE | Tutti gli obblighi delle piattaforme online, più una serie di obblighi aggiuntivi*. | Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Google Play, Google Shopping, LinkedIn, Snapchat, Facebook, Instagram, Zalando, TikTok, YouTube, Pinterest, Wikipedia… |
| VLOSE | Very Large Online Search Engines (VLOSEs) Motori di ricerca con oltre 45 milioni di utenti mensili nell’UE | Tutti gli obblighi dei motori di ricerca, più una serie di obblighi aggiuntivi* | Google Search, Bing |
| Il primo gruppo di VLOPs e VLOSEs designate | |||
Gli obblighi aggiuntivi per VLOP e VLOSE sono:
- Valutazione periodica dei rischi sistemici connessi alla diffusione di contenuti illegali o dannosi, alla disinformazione e agli impatti sui diritti fondamentali degli utenti. Devono adottare misure per mitigare questi rischi e garantire la sicurezza degli utenti.
- Meccanismi specifici di risposta alle crisi.
- Audit indipendenti almeno annuali, condotti da organizzazioni indipendenti e qualificate, per verificare la conformità agli obblighi del DSA e l’efficacia delle misure adottate, in particolare per la gestione e mitigazione dei rischi sistemici.
- Obblighi rafforzati sui sistemi di raccomandazione e algoritmici.
- Obbligo di istituire e mantenere aggiornato un archivio pubblico delle inserzioni pubblicitarie, consultabile da utenti, ricercatori e autorità.
- Accesso ai dati per autorità e ricercatori qualificati, con l’obiettivo di favorire lo studio indipendente dei fenomeni legati all’uso delle piattaforme.
- Funzione interna indipendente di compliance.
- Trasparenza rafforzata sugli algoritmi di raccomandazione, con l’obbligo di offrire agli utenti la possibilità di optare per sistemi non basati sulla profilazione comportamentale. Le piattaforme devono anche pubblicare rapporti di trasparenza che documentano le loro attività di moderazione e le azioni intraprese in risposta alle segnalazioni.
- Contributo annuale di vigilanza alla Commissione.
Questi obblighi impongono alle piattaforme maggiori responsabilità nella gestione dei contenuti, nella trasparenza pubblicitaria, nella tutela dei consumatori e nella prevenzione dei rischi connessi al funzionamento dei servizi digitali.
Un esempio sulla valutazione dei rischi sistemici: le VLOP e VLOSE devono effettuare periodiche valutazioni dei rischi sistemici derivanti dal funzionamento dei propri servizi e adottare adeguate misure di mitigazione. I rischi considerati comprendono, tra gli altri, la diffusione di contenuti illegali, gli effetti sui diritti fondamentali, la protezione dei minori e le conseguenze negative sul benessere fisico e mentale degli utenti.
Un caso concreto riguarda TikTok: nel febbraio 2026 la Commissione Europea ha concluso in via preliminare che la piattaforma non avrebbe valutato adeguatamente i rischi connessi ad alcune caratteristiche potenzialmente addictive, tra cui infinite scroll, autoplay, notifiche push e sistemi di raccomandazione altamente personalizzati, con particolare attenzione ai possibili effetti sui minori e sugli utenti vulnerabili.
Secondo il Digital Services Act, le VLOP e le VLOSE sono sottoposte a una supervisione rafforzata a livello europeo: la Commissione Europea esercita direttamente la vigilanza sugli obblighi specifici relativi ai rischi sistemici, mentre per gli altri obblighi previsti dal DSA opera in coordinamento con le autorità nazionali competenti.
Questo sistema consente alla Commissione di vigilare direttamente sui maggiori operatori digitali, richiedere informazioni, avviare procedimenti e, in caso di violazioni, adottare misure e sanzioni.
Esenzioni per microimprese e piccole imprese
Il DSA prevede alcune esenzioni per le microimprese e le piccole imprese, al fine di evitare oneri sproporzionati rispetto alle loro dimensioni. In particolare, se gestiscono una piattaforma online, non sono soggette a molti degli obblighi aggiuntivi previsti specificamente per le piattaforme, tra cui quelli relativi a reclami, trusted flagger, dark pattern, pubblicità, sistemi di raccomandazione e protezione dei minori. Per i marketplace, l’esenzione riguarda anche gli obblighi aggiuntivi relativi alla tracciabilità degli operatori commerciali e alla tutela dei consumatori.
Se un’impresa perde la qualifica di micro o piccola impresa, può continuare a beneficiare di tali esenzioni per 12 mesi, salvo che venga designata come VLOP. Le esenzioni non riguardano invece tutti gli obblighi del DSA: restano applicabili gli obblighi previsti per le categorie di servizi intermediari in cui l’impresa rientra.
Obblighi del Digital Marketing Act: quadro di sintesi
Segue una tabella di sintesi degli obblighi previsti dal DSA in base alla tipologia di servizio digitale, progressivamente più stringenti per le piattaforme di maggiori dimensioni.
| OBBLIGO DSA | SERVIZI INTERMEDIARI | PIATTAFORME ONLINE | MOTORI DI RICERCA | VLOP | VLOSE |
|---|---|---|---|---|---|
| Obblighi generali di trasparenza | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Termini e condizioni / diritti fondamentali | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Cooperazione con autorità / ordini | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Punti di contatto / rappresentante legale | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Segnalazione contenuti illegali (Notice & Action) | – | SÌ | –* | SÌ | –* |
| Segnalazione di sospetti reati gravi | – | SÌ | –* | SÌ | –* |
| Reclami e risoluzione extragiudiziale | – | SÌ | – | SÌ | – |
| Segnalatori attendibili (trusted flagger) | – | SÌ | – | SÌ | – |
| Misure contro gli abusi | – | SÌ | – | SÌ | – |
| Tracciabilità operatori commerciali (KYBC) | – | Solo marketplace | – | Solo marketplace | – |
| Divieto pubblicità profilata con dati sensibili | – | SÌ | – | SÌ | – |
| Divieto pubblicità profilata ai minori | – | Se accessibile ai minori | – | Se accessibile ai minori | – |
| Trasparenza sistemi di raccomandazione | – | Se utilizzati | – | SÌ | Regole rafforzate specifiche |
| Trasparenza pubblicità online | – | Se presenta pubblicità | – | SÌ | Regole rafforzate specifiche |
| Valutazione e mitigazione dei rischi sistemici | – | – | – | SÌ | SÌ |
| Meccanismo di risposta alle crisi | – | – | – | SÌ | SÌ |
| Audit indipendente | – | – | – | SÌ | SÌ |
| Funzione indipendente di compliance | – | – | – | SÌ | SÌ |
| Accesso ai dati / controllo rafforzato | – | – | – | SÌ | SÌ |
Come adeguarsi al Digital Services Act
Per adeguarsi al Digital Services Act, il primo passo è mappare i servizi digitali offerti, individuare la categoria di appartenenza ai sensi del DSA e, di conseguenza, gli obblighi applicabili.
Gli interventi possono riguardare, a seconda del servizio:
- Termini e Condizioni, da adeguare agli obblighi di trasparenza;
- segnalazione e gestione dei contenuti illegali, per i servizi soggetti a tali obblighi;
- interfacce digitali, eliminando dark pattern e pratiche manipolative;
- pubblicità online e sistemi di raccomandazione, garantendo la trasparenza richiesta dal DSA;
- protezione dei minori, attraverso specifiche misure di tutela ove previste;
- procedure interne e reporting, da organizzare in funzione degli obblighi applicabili.
Le microimprese e le piccole imprese beneficiano di alcune esenzioni, ma devono comunque verificare quali disposizioni del DSA restano applicabili alla propria attività.
L’adeguamento non è infine un’attività una tantum: è necessario monitorare gli aggiornamenti normativi e le indicazioni delle autorità competenti, verificando periodicamente la conformità del servizio.
Impatto e opportunità per le aziende
Per le aziende, il Digital Services Act rappresenta un’occasione per ripensare il proprio ruolo nell’ecosistema digitale e operare in un mercato più sicuro, trasparente ed equo, rafforzando la fiducia degli utenti, la certezza normativa e la reputazione aziendale.
Per i marketplace e le piattaforme di e-commerce, gli obblighi di tracciabilità degli utenti commerciali e di trasparenza sulle inserzioni pubblicitarie possono tradursi in un vantaggio competitivo: ambienti più sicuri e affidabili attraggono consumatori più propensi all’acquisto.
Anche sul fronte degli algoritmi di raccomandazione, la trasparenza imposta dal DSA può diventare un elemento di comunicazione positiva verso il pubblico: spiegare come funziona il sistema di suggerimento dei contenuti, e offrire agli utenti la possibilità di personalizzarlo, rafforza il rapporto di fiducia tra piattaforma e destinatario del servizio.
La governance istituita dal Digital Services Act
Il DSA istituisce un sistema di governance europea coordinata che coinvolge la Commissione Europea, competente in particolare per la vigilanza sugli obblighi rafforzati di VLOP e VLOSE, i Coordinatori dei Servizi Digitali (DSC) designati da ciascuno Stato membro — in Italia l’AGCOM — e il Comitato europeo per i servizi digitali, che favorisce la cooperazione e l’applicazione uniforme del Regolamento; VLOP e VLOSE devono inoltre dotarsi di una funzione interna indipendente di controllo della conformità.
Sanzioni previste dal Digital Services Act
Il Digital Services Act prevede un sistema sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo. Ai sensi dell’art. 52 del Regolamento (UE) 2022/2065, gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle violazioni del DSA nel rispetto dei limiti massimi fissati dal Regolamento.
In particolare, le sanzioni pecuniarie possono arrivare:
- fino al 6% del fatturato mondiale annuo del prestatore interessato, in caso di violazione degli obblighi previsti dal DSA;
- fino all’1% del reddito annuo o del fatturato mondiale annuo in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, mancata risposta o rettifica delle informazioni richieste o inosservanza dell’obbligo di sottoporsi a un’ispezione;
- fino al 5% del reddito medio giornaliero o del fatturato mondiale medio giornaliero, per ogni giorno di ritardo, nel caso di penalità di mora.
Per le VLOP e VLOSE, la Commissione Europea dispone di specifici poteri diretti di vigilanza e può irrogare sanzioni per le violazioni di propria competenza.
Nei casi più gravi, quando una violazione persiste e comporta un danno grave non evitabile mediante altri poteri, il DSA prevede inoltre, come misura eccezionale, la possibilità di richiedere all’autorità giudiziaria competente una restrizione temporanea dell’accesso al servizio.
Competenza nazionale: ogni Stato membro deve definire le sanzioni applicabili alle violazioni soggette alla propria competenza, adottare le misure necessarie per garantirne l’applicazione e comunicarle alla Commissione Europea.
Tempistiche di applicazione
Il Regolamento europeo sui servizi digitali (Regolamento (UE) 2022/2065) o Digital Services Act (DSA) ha seguito il seguente iter:
- 5 luglio 2022: approvazione da parte del Parlamento Europeo
- 19 ottobre 2022: adozione formale come Regolamento (UE) dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea
- 27 ottobre 2022: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
- 16 novembre 2022: entrata in vigore (ossia il 20º giorno successivo alla pubblicazione)
Dalla sua entrata in vigore, ha seguito un calendario progressivo pensato per consentire ai diversi soggetti di adeguarsi con i tempi necessari:
Le microimprese e le piccole imprese beneficiano inoltre di specifiche esenzioni su alcune disposizioni, e se dovessero registrare una crescita significativa, possono beneficiare dell’esenzione da alcuni obblighi per un periodo transitorio di 12 mesi da quando registrano la crescita dimensionale.
Normative e fonti
Schema del Regolamento (UE) 2022/2065 – Digital Services Act
Per facilitare la consultazione, di seguito è riportata una mappa strutturata del Regolamento (UE) 2022/2065, suddivisa per capi, sezioni e articoli. Lo schema consente di orientarsi meglio tra i contenuti normativi dell’AI Act e individuarne con precisione le principali aree tematiche.
| CAPO | SEZIONE | ARTICOLI |
| Considerando | (1) – (156) | |
| CAPO I — Disposizioni generali | 1 – 3 | |
| CAPO II — Responsabilità dei prestatori di servizi intermediari | 4-10 | |
| CAPO III — Obblighi in materia di dovere di diligenza per un ambiente online trasparente e sicuro | Sezione 1 — Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari | 11 – 15 |
| Sezione 2 — Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online | 16 – 18 | |
| Sezione 3 — Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online | 19 – 28 | |
| Sezione 4 — Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali | 29 – 32 | |
| Sezione 5 — Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici | 33 – 43 | |
| Sezione 6 — Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza | 44 – 48 | |
| CAPO IV — Attuazione, cooperazione, sanzioni ed esecuzione | Sezione 1 — Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali | 49 – 55 |
| Sezione 2 — Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza | 56 – 60 | |
| Sezione 3 — Comitato europeo per i servizi digitali | 61 – 63 | |
| Sezione 4 — Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi | 64 – 83 | |
| Sezione 5 — Disposizioni comuni in materia di esecuzione | 84 – 86 | |
| Sezione 6 — Atti delegati e atti di esecuzione | 87 – 88 | |
| CAPO V — Disposizioni finali | 89 – 93 |
Normative di riferimento
Il Digital Services Act (DSA) aggiorna il quadro europeo dei servizi digitali costruito a partire dalla Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, adeguandolo all’evoluzione delle piattaforme e dei servizi online. Il DSA modifica e integra la disciplina della Direttiva e-commerce, introducendo un nuovo quadro armonizzato per i servizi intermediari nell’Unione Europea.
Le principali norme e fonti europee di riferimento sono:
- Regolamento (UE) 2022/2065 – Digital Services Act (DSA): disciplina i servizi intermediari digitali e introduce obblighi differenziati in funzione della tipologia e delle dimensioni del servizio.
- Regolamento (UE) 2022/1925 – Digital Markets Act (DMA): complementare al DSA, disciplina i grandi operatori digitali qualificati come gatekeeper. DSA e DMA costituiscono i due principali pilastri del Digital Services Package europeo.
- Direttiva 2000/31/CE – Direttiva e-commerce: costituisce il precedente quadro europeo in materia di servizi della società dell’informazione; alcune sue disposizioni relative alla responsabilità dei prestatori intermediari sono state sostituite dalla disciplina del DSA.
- Regolamento (UE) 2019/1150 – P2B: disciplina i rapporti tra piattaforme online e imprese utenti, prevedendo, tra l’altro, specifici obblighi di trasparenza sui principali parametri che determinano il ranking.
- Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR: disciplina la protezione dei dati personali e si applica parallelamente al DSA, con particolare rilevanza per profilazione, pubblicità online e trattamento dei dati degli utenti.
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: costituisce un riferimento centrale per l’applicazione del DSA, in particolare per la tutela della libertà di espressione e informazione, della vita privata, dei dati personali, della non discriminazione e della libertà d’impresa.
- Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali: definisce i principi e i valori che orientano la trasformazione digitale europea, ponendo al centro le persone e i loro diritti.
Il DSA si coordina inoltre con le normative settoriali europee e nazionali in materia di tutela dei consumatori, diritto d’autore, servizi audiovisivi, protezione dei dati e contrasto ai contenuti illegali online, che continuano ad applicarsi nei rispettivi ambiti.
La base giuridica del DSA è l’art. 114 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), relativo all’armonizzazione e al funzionamento del mercato interno.
Fonti
Regulation (EU) 2022/2065 (summary)
Commissione Europea: FAQ su Piattaforme e motori di ricerca di grandi dimensioni
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